Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 3

In vigore dal 5 mar 1985
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero. Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento è istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-3

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Art. 3 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo