Art. 3
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 3

2 / 37
In vigore dal 5 mar 1985
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate presso la Cassa depositi e prestiti in un conto corrente fruttifero. Per l'erogazione delle spese previste dal presente regolamento è istituito un conto corrente con uno degli istituti di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-3