Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 9
Espletamento dei servizi
In vigore dal 14 set 1984
- Espletamento dei servizi
I servizi di telecomunicazioni espletati sui collegamenti costituiti a norma dell' della presente Convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, all'Amministrazione od ai concessionari di quest'ultima.
Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Società ceduti in uso all'Amministrazione od ai gestori pubblici di telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di rispettiva competenza.
Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti - previa autorizzazione dell'Amministrazione - ad altre Amministrazioni dello Stato, e così pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte della stessa Amministrazione.
Le modalità tecnico-operative della cessione in uso e dell'utilizzazione dei collegamenti oggetto della presente Convenzione saranno regolamentate dall'Amministrazione d'intesa con la Società, tenendo conto delle esigenze imposte dalla gestione e dall'utilizzazione dei satelliti di telecomunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-9-3