Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 61

Collegio arbitrale

In vigore dal 14 set 1984
- Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-61

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Collegio arbitrale (Art. 61 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo