Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 63
Abrogazione delle precedenti Convenzioni
In vigore dal 14 set 1984
- Abrogazione delle precedenti Convenzioni
La presente Convenzione annulla e sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati:
- Convenzione 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1594;
- Convenzione modificativa ed aggiuntiva stipulata il 27 febbraio
1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 427;
- Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 agosto 1972 tra il
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D.P.R. 28 agosto 1972, n. 803.
L'Amministrazione, sentita la Società, provvederà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione a rivedere, per renderle coerenti con la Convenzione stessa, le normative e regolamentazioni in atto per i servizi di telecomunicazioni che utilizzano mezzi, anche diretti, della rete pubblica e delle reti specializzate.
Salvo eventuali successive modifiche, è confermata l'appartenenza alla rete urbana di Roma della rete telefonica della Città del Vaticano, come previsto dal D.M. 13 gennaio 1961, con le variazioni introdotte per la tassazione delle conversazioni dai successivi provvedimenti tariffari, e l'appartenenza del settore costituito dal territorio della Repubblica di S. Marino al Distretto di Rimini, come previsto dal D.M. 16 luglio 1982 che ha approvato il vigente Piano Regolatore Telefonico Nazionale.
Si intendono, altresì, abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto od incompatibili con le clausole della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-63