Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni
Art. 6
Applicazione dei canoni
In vigore dal 14 set 1984
- Applicazione dei canoni
I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 fino al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalità stabiliti dall' della presente Convenzione.
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Al circuito numerico si applicherà, in fase transitoria, lo
stesso canone del circuito analogico terminato.
Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applicherà, in fase
transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo
primario monoterminato analogico.
I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di
differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda
base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi
primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria
lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.
Per circuiti a velocità superiore e per le relative
apparecchiature terminali si applica per i sistemi EDM un canone
proporzionale alla larghezza di banda utilizzata e per quelli
TDM un canone proporzionale alla velocità di trasmissione
utilizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-6-4