Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 21
Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali
In vigore dal 14 set 1984
- Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed
Organizzazioni internazionali
Alla Società è vietato prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla concessione e su, quelle che possano comunque avere riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
Sono consentiti gli accordi relativi alla gestione dei sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite, di cui al precedente , e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuali a mezzo di detti sistemi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-21-3