Art. 21 · Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.

Art. 21

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Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali

In vigore dal 14 set 1984
- Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali Alla Società è vietato prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla concessione e su, quelle che possano comunque avere riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Sono consentiti gli accordi relativi alla gestione dei sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite, di cui al precedente , e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuali a mezzo di detti sistemi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-21-3