Art. 2
In vigore dal 24 lug 1985
Gli articoli da 343 a 352 del vigente statuto, relativi all'ordinamento dell'attuale scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-30;1204#art-2