Art. 4
Scuola di specializzazione in medicina tropicale
In vigore dal 24 lug 1985
Art. 154. - È istituita presso l'Università di Pavia la scuola di specializzazione in medicina tropicale che conferisce il diploma di specializzazione in medicina tropicale.
Art. 155. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie infettive.
Art. 156. - La scuola ha lo scopo di impartire nozioni teorico-pratiche di diagnostica e terapia clinica, di epidemiologia e profilassi nel settore della patologia tropicale ed altresì di promuovere programmi di interscambio culturale e di collaborazione tecnico-scientifica con i Paesi tropicali.
Art. 157. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 158. - Il numero degli iscritti è di sette per ogni anno e complessivamente di ventotto per l'intero corso di studi.
Art. 159. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 160. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore ai 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 161. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
epidemiologia;
entomologia e zoologia;
batteriologia;
virologia;
parassitologia;
micologia.
2° Anno:
clinica delle malattie tropicali I;
tecniche batteriologiche in riferimento alla patologia tropicale;
tecniche virologiche in riferimento alla patologia
tropicale;
tecniche parassitologiche in riferimento alla patologia tropicale;
tecniche micologiche in riferimento alla patologia
tropicale.
3° Anno:
clinica delle malattie tropicali II;
igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
immunologia, nozioni generali;
tecniche immunologiche in riferimento alla patologia tropicale; farmacologia;
radiologia.
4° Anno:
clinica delle malattie tropicali III;
diagnostica in patologia tropicale;
terapia delle malattie tropicali;
chirurgia ed ostetricia d'urgenza;
dermatologia tropicale,
tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 162. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 163. - Le attività didattiche saranno integrate da attività pratiche consistenti in esercitazioni e seminari di diagnostica clinica e strumentale, nonché da prove laboratoristiche nei differenti settori di diagnostica eziologica speciale.
È tassativa la frequenza a tali attività didattiche e pratiche secondo il calendario stabilito dal consiglio della scuola.
È stabilito un periodo di almeno sei mesi di frequenza obbligatoria per sostenere gli esami di profitto.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario, attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 164. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 165. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 166. - È costituito il consiglio della scuola, presieduto dal direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto di Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 339
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-30;1204#art-4