Allegato Universita' degli studi del MoliseParte II

Art. 23

In vigore dal 5 ott 1984
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventisei insegnamenti annuali o di un numero equivalente di insegnamenti semestrali, come previsto dai piani di studio consigliati dal regolamento della facoltà o presentati autonomamente dallo studente ed approvati dalla facoltà medesima. I due insegnamenti complementari di tossicologia traumatologica e tecnopatia agraria e di approvvigionamenti e mercato si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti deve all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione chiedere convalida alla facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi. L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea è subordinata all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata dallo studente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-12;585#art-aud-23

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Art. 23 Approvazione dello statuto dell'Universita' degli studi del Molise. — Testo vigente | Portale Normativo