Art. 2

In vigore dal 12 ott 1984
Dopo l'art. 51, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 52 - Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. - Durata del corso di studio: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso. L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito: 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno, vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. È prevista la pubblicazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti. Art. 53. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati a laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Le modalità di accesso sono quelle riportate nell'articolo precedente. Il 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); 2) biologia generale applicata agli studi medici; 3) chimica; 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 11) materiali dentari; 12) microbiologia (semestrale); 13) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 14) patologia generale; Triennio: 15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Sono insegnamenti complementari: 1) chirurgia maxillo-facciale; 2) dermatologia e venereologia (semestrale); 3) otorinolaringoiatria (semestrale); 4) statistica sanitaria. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art: 54. - Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: ===================================================================== Non si può essere ammessi a _ sostenere l'esame di: |Se non si è superato l'esame di:===================================================================== |Istituzioni di anatomia umana Fisiologia umana e dell'apparato |normale e dell'apparato stomatognatico |stomatognatico --------------------------------------------------------------------- Patologia generale _ --------------------------------------------------------------------- |Chimica --------------------------------------------------------------------- |Biologia generale applicata agli |studi medici --------------------------------------------------------------------- |Fisica medica --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale medica e _ metodologia clinica (compresa la |Fisiologia umana e dell'apparato pediatria) |stomatognatico --------------------------------------------------------------------- |Patologia generale --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale chirurgica e _ propedeutica clinica | --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale medica e |metodologia clinica (compresa la Clinica odontostomatologica |pediatria) --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale chirurgica e |propedeutica clinica --------------------------------------------------------------------- |Istituzioni di anatomia ed |istologia patologica --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale |odontostomatologica --------------------------------------------------------------------- |Chirurgia speciale |odontostomatologica Art. 55. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. I laureandi debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1984 Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 200
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-10;610#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo