Art. 1
In vigore dal 12 ott 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Considerato che la tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è stata introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, cioè successivamente alla legge 3 aprile 1979, n. 122, che ha, fra l'altro, istituito la seconda Università di Roma, legge che, perciò, non poteva prevedere per detta Università il corso di laurea in parola;
Considerato che con la tabella XVIII-bis è stato completato l'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia;
Considerato che anche la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma è tenuta a completare, al pari delle altre facoltà di medicina e chirurgia e per adeguarsi alle stesse, il proprio ordinamento didattico per assolvere ai fini per i quali è stata istituita;
Considerato che anche la legge 14 agosto 1982, numero 590, prevede, accanto al corso di laurea in medicina e chirurgia, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per tutte le facoltà di medicina e chirurgia delle Università istituite con la legge stessa;
Rilevato, inoltre, che le delibere con le quali gli organi accademici della seconda Università di Roma chiedono l'introduzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nello statuto sono state formulate precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 590/82;
Riconosciuta, quindi, la necessità di approvare la modifica proposta dagli organi accademici della seconda Università di Roma, concernente l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, anche in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi stessi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Art. 50 - il primo comma è sostituito come segue:
"La facoltà di medicina e chirurgia organizza i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-10;610#art-1