Art. 2
In vigore dal 25 set 1984
All'art. 52 - concernente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della facoltà di architettura è aggiunto il seguente comma:
+----------------------------------+--------------------------------+
| Non si può essere ammessi a |Se non è stato superato l'esame|
| sostenere l'esame di: | di: |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Statica |Istituzioni di matematica |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Scienza delle costruzioni |Statica |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Tecnica delle costruzioni |Scienza delle costruzioni |
+----------------------------------+--------------------------------+
| |Storia dell'architettura II e |
|Restauro dei monumenti |scienza delle costruzioni |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Tecnologia dell'architettura II |Fisica tecnica ed impianti |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Fisica tecnica ed impianti |Istituzioni di matematica |
+----------------------------------+--------------------------------+
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 83
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-21;562#art-2