Art. 2

In vigore dal 25 set 1984
All'art. 52 - concernente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della facoltà di architettura è aggiunto il seguente comma: +----------------------------------+--------------------------------+ | Non si può essere ammessi a |Se non è stato superato l'esame| | sostenere l'esame di: | di: | +----------------------------------+--------------------------------+ |Statica |Istituzioni di matematica | +----------------------------------+--------------------------------+ |Scienza delle costruzioni |Statica | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnica delle costruzioni |Scienza delle costruzioni | +----------------------------------+--------------------------------+ | |Storia dell'architettura II e | |Restauro dei monumenti |scienza delle costruzioni | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnologia dell'architettura II |Fisica tecnica ed impianti | +----------------------------------+--------------------------------+ |Fisica tecnica ed impianti |Istituzioni di matematica | +----------------------------------+--------------------------------+ Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984 Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 83
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-21;562#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti. — Testo vigente | Portale Normativo