Art. 1
In vigore dal 25 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 383;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:
.
Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti della facoltà di scienze politiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
demografia;
antropologia;
statistica sociale;
diritto tributario.
Nel medesimo elenco l'insegnamento di "geografia analitica" è soppresso e sostituito con l'insegnamento di "geometria analitica".
Inoltre la denominazione degli insegnamenti di:
politica tecnica degli scambi internazionali;
storia della stampa e del giornalismo e dell'informazione;
storia ed istituzione dell'America del nord;
storia ed istituzione dell'America latina;
storia ed istituzione dell'Europa orientale;
teoria e tecnica della programmazione,
è rettificata rispettivamente come segue:
politica e tecnica degli scambi internazionali;
storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione;
storia ed istituzioni dell'America del nord;
storia ed istituzioni dell'America latina;
storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
teoria e tecnica della programmazione economica.
All'art. 34, concernente il corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente comma:
"L'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere preceduto dall'esame di istituzioni di diritto pubblico; gli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di organizzazione internazionale, di diritto pubblico dell'economia, di diritto processuale amministrativo, di diritto regionale, devono essere preceduti dall'esame di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto del lavoro deve essere preceduto dall'esame di istituzioni di diritto privato; l'esame di politica economica e finanziaria deve essere preceduto dall'esame di economia politica; l'esame di storia contemporanea deve essere preceduto dall'esame di storia moderna; l'esame di organizzazione internazionale deve essere preceduto dall'esame di diritto internazionale".
Nell'art. 36, concernente norme per il piano degli studi del corso di laurea in scienze politiche, alla riga sesta l'espressione: "indicati, ed ad altre facoltà dell'Ateneo" è modificata come segue: "indicati, e due ad altre facoltà dell'Ateneo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-21;562#art-1