Art. 3

In vigore dal 13 lug 1984
Nel regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, dopo l'articolo 96 è inserito il seguente articolo: Art. 96-bis. - "Il comandante generale della Guardia di finanza, con apposite istruzioni operative, disciplina l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo di ogni grado, in servizio e fuori servizio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;262#art-3

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