Art. 1
In vigore dal 13 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1942, n. 915, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza;
Visti gli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di demandare al comandante generale della Guardia di finanza la disciplina circa l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo, apportando conseguentemente le relative modifiche ed integrazioni al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
.
L'art. 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, è sostituito dal seguente:
"In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere armi da fuoco in base alle apposite istruzioni operative emanate dal comandante generale della Guardia di finanza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;262#art-1