Art. 5

Scuola di specializzazione in tossicologia

In vigore dal 14 set 1984
Art. 165. - È istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in tossicologia che conferisce il diploma di specialista in tossicologia. Art. 166. - La direzione della scuola ha sede a Cagliari in viale A. Diaz, 182, presso l'istituto di farmacologia e tossicologia sperimentali. Art. 167. - La scuola ha lo scopo di fornire quel bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche necessarie a esplicare l'attività professionale di tossicologo nell'industria, nella medicina sociale e nella ricerca in enti pubblici e privati. Art. 168. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 169. - Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso di studi. Art. 170. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienza delle preparazioni alimentari, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze della produzione animale; è richiesto qualora prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 171 - Ammissione. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 172 - Insegnamenti. - Gli insegnamenti della scuola, tutti afferenti alla facoltà di farmacia, sono i seguenti: 1° Anno: biologia molecolare; biologia e farmacologia cellulare; immunologia e immunochimica; chimica farmaceutica e tossicologia molecolare I; biometria e statistica; microbiologia ed igiene; farmacologia e farmacognosia I; tossicologia sperimentale I; anatomia e istopatologia degli stati tossici. 2° Anno: chimica farmaceutica e tossicologia molecolare II; metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche (insegnamento teorico-pratico); disegno degli esperimenti (insegnamento teorico-pratico); epidemiologia; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I; farmacologia e farmocognosia II; cinetica e metabolismo in tossicologia; patologia comparata; tossicologia sperimentale III; tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione. 3° Anno: tossicologia sperimentale II; tossicologia nutrizionale; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II; tossicologia da abuso di farmaci; legislazione; organizzazione di laboratori e centri di tossicologia (insegnamento teorico-pratico). Art. 173 - Frequenze. - La frequenza ai corsi di lezioni è obbligatoria. Comunque la frequenza minima alle lezioni ed alle esercitazioni per l'ammissione agli esami annuali e a quello finale è dell'80%. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 174 - Attività pratiche. - I corsi di lezioni saranno integrati da attività pratiche che consisteranno nella frequenza per non meno di venti ore settimanali durante otto mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola. In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche: analisi chimica tossicologica; sintesi di composti di interesse tossicologico; metodi di screening tossicologico in vitro e in vivo; metodi di screening di attività teratogenetiche cancerogenetiche; metodi di monitoraggio di farmaci e droghe; elaborazione di dati al computer. Tra le attività pratiche rientra la tesi necessaria per il conseguimento del diploma. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 175 - Diploma. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una ricerca effettuata dallo specializzando. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in tossicologia. Art. 176 - Tasse. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 177 - Organi. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 178 - Conferimento degli insegnamenti. - Gli insegnamenti, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti ai sensi del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 179 - Finanziamenti. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati, previa iscrizione di questi al bilancio universitario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 197
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-11;522#art-5

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Scuola di specializzazione in tossicologia (Art. 5 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.) — Testo vigente | Portale Normativo