Art. 2
Scuola di specializzazione in angiologia medica
In vigore dal 14 set 1984
Art. 126. - È istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in angiologia medica, che conferisce il diploma di specialista in angiologia medica.
Art. 127. - La direzione della scuola ha sede nello istituto di medicina interna, cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Università di Cagliari.
Art. 128. - La scuola ha lo scopo di conferire il diploma in angiologia medica.
Art. 129. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 130. - Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.
Art. 131. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 132. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 133. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia ed istologia dell'apparato vascolare;
2) biochimica;
3) fisiologia del circolo periferico;
4) fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;
5) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare.
Primo corso:
a) invasiva (semestrale),
b) non invasiva (semestrale).
2° Anno:
6) anatomia e istologia patologica dell'apparato vascolare;
7) radiologia;
8) farmacologia;
9) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare.
Secondo corso:
a) invasiva (semestrale),
b) non invasiva (semestrale);
10) patologia dell'apparato vascolare.
3° Anno:
11) clinica dell'apparato vascolare;
12) patologia e clinica del microcircolo;
13) terapia medica delle vasculopatie;
14) indicazioni al trattamento chirurgico delle arteriopatie;
15) indicazioni al trattamento chirurgico delle flebopatie.
Art. 134. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 135. - A) Le attività didattiche pratiche consistono in:
1) esercitazioni di semeiotica medica e chirurgia in corsia;
2) esercitazioni di patologia delle malattie vascolari in corsia;
3) esercitazioni di clinica delle malattie vascolari in corsia;
4) esercitazioni di semeiotica strumentale invasiva:
arteriografie, elebografie e linfografie;
5) esercitazioni di semeiotica strumentale non invasiva:
oscillografia;
pletismografia (fotopletismografia, pletismografia a "strain gauge", pletismografia ad occlusione venosa, pletismografia venosa); reografia;
doppler;
eco doppler;
laboratorio di emocoagulazione e di emoreologia.
B) Modalità di frequenza delle attività didattiche pratiche: è necessaria la frequenza delle attività didattiche pratiche per cinque ore al giorno, otto mesi per anno.
C) Frequenza necessaria per sostenere gli esami: 90% delle lezioni dei singoli corsi d'esame. In particolare per quanto riguarda gli esami di semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare, di patologia dell'apparato vascolare e di clinica dell'apparato vascolare, oltre la frequenza al 90% delle lezioni, si rende necessaria la frequenza, per otto mesi l'anno, delle esercitazioni didattiche pratiche.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi via di sviluppo.
Art. 136. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 137. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 138. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-11;522#art-2