Art. 2

In vigore dal 3 giu 1984
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1984 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1984 Registro n. 17 Difesa, foglio n. 274
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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Santu Lussurgiu. — Testo vigente | Portale Normativo