Art. 1
In vigore dal 3 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militare più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Aeronautica militare in comune di Santu Lussurgiu (Oristano) località Badde Urbara sono dichiarate di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-02;145#art-1