Art. 2
In vigore dal 20 apr 1984
Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto, a far data dall'entrata in vigore della legge 18 novembre 1975, n. 764, si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 23
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-28;51#art-2