Art. 1

In vigore dal 20 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna i compiti istituzionali, il patrimonio immobiliare - con relativi arredamenti ed attrezzature - ed il personale dell'ente "Gioventù italiana" in Sardegna, secondo le disposizioni previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 764, a far data dal 1 gennaio 1981. Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto della applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-28;51#art-1

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