Art. 1
In vigore dal 20 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna i compiti istituzionali, il patrimonio immobiliare - con relativi arredamenti ed attrezzature - ed il personale dell'ente "Gioventù italiana" in Sardegna, secondo le disposizioni previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 764, a far data dal 1 gennaio 1981.
Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto della applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-28;51#art-1