Art. 3
In vigore dal 18 apr 1984
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1984
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1984
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 131
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-26;48#art-3