Art. 2

In vigore dal 18 apr 1984
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-26;48#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi, nell'anno 1984, di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per aggiornamento e addestramento. — Testo vigente | Portale Normativo