Art. 2

In vigore dal 15 giu 1984
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1984 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1984 Registro n. 18 Difesa, foglio n. 389
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-24;185#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo