Art. 1
In vigore dal 15 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
.
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, località Castel di Decima, sono dichiarate di pubblica utilità.
Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-24;185#art-1