Art. 3

In vigore dal 29 giu 1984
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procederà alla formale consegna, dalla regione allo Stato, dell'immobile di cui all', e dallo Stato alla regione dei beni di cui all', mediante appositi verbali, da redigersi dagli uffici tecnici erariali di Trapani, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate; altra copia sarà trattenuta dai predetti uffici erariali. Successivamente le intendenze di finanza di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa provvederanno a rimettere al presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983 PERTINI VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1984 Registro n. 32 Finanze, foglio n. 348
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;1241#art-3

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Art. 3 Primo elenco suppletivo dei beni patrimoniali disponibili dello Stato da trasferire alla regione autonoma della Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo