Art. 2
In vigore dal 29 giu 1984
È approvato l'unito primo elenco suppletivo di beni patrimoniali disponibili dello Stato, esistenti sul territorio della Sicilia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, beni che vengono trasferiti dal patrimonio disponibile dello Stato a quello della regione autonoma della Sicilia, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive, sia apparenti che non apparenti, dalla data del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;1241#art-2