Art. 2
In vigore dal 19 apr 1984
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
I termini entro i quali gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 205
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;1078#art-2