Art. 1
In vigore dal 19 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati, e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Portovenere (La Spezia), località Castellana, sono dichiarati di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;1078#art-1