Art. 2

In vigore dal 9 feb 1984
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inserite le seguenti discipline: etnolinguistica filosofia della politica filosofia della religione filosofia della storia filosofia dell'educazione geografia delle lingue geografia sociale letterature moderne comparate lingua e letteratura basca lingua e letteratura bretone lingua e letteratura catalana lingua e letteratura galiega lingua e letteratura occitana linguistica friulana metodologia dei sussidi audiovisivi metodologia didattica pedagogia sperimentale psicopedagogia storia del cristianesimo storia del Friuli storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea storia della critica letteraria storia della filosofia contemporanea storia della filosofia medioevale storia delle dottrine morali storia dell'ebraismo storia dell'età della riforma e della controriforma storia dell'Illuminismo storia del Rinascimento storia economica storia sociale teoria e tecnica della traduzione toponomastica Art. 24 - nel quartultimo comma è soppressa la espressione: "nonché di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1984 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;814#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo