Art. 2
In vigore dal 9 feb 1984
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inserite le seguenti discipline:
etnolinguistica
filosofia della politica
filosofia della religione
filosofia della storia
filosofia dell'educazione
geografia delle lingue
geografia sociale
letterature moderne comparate
lingua e letteratura basca
lingua e letteratura bretone
lingua e letteratura catalana
lingua e letteratura galiega
lingua e letteratura occitana
linguistica friulana
metodologia dei sussidi audiovisivi
metodologia didattica
pedagogia sperimentale
psicopedagogia
storia del cristianesimo
storia del Friuli
storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea
storia della critica letteraria
storia della filosofia contemporanea
storia della filosofia medioevale
storia delle dottrine morali
storia dell'ebraismo
storia dell'età della riforma e della controriforma
storia dell'Illuminismo
storia del Rinascimento
storia economica
storia sociale
teoria e tecnica della traduzione
toponomastica
Art. 24 - nel quartultimo comma è soppressa la espressione: "nonché di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1984
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 22
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;814#art-2