Art. 1

In vigore dal 9 feb 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . L'art. 6 è soppresso e sostituito come segue: Art. 6. - I singoli istituti o seminari sono diretti da un professore ordinario o straordinario nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore rimane in carica un triennio e può essere riconfermato. In mancanza di professori ordinari o straordinari afferenti all'istituto o seminario ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione è affidata con le modalità sopra indicate e per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza di questi, ovvero in caso di motivato impedimento, riconosciuto con le modalità di cui sopra, ad altro docente afferente ad istituto o seminario stesso. Le norme comuni di gestione e di funzionamento degli istituti o seminari saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Art. 8 - il primo comma è soppresso e sostituito come segue: Art. 8, primo comma. - Gli istituti policattedra previsti dallo statuto saranno attivati quando le esigenze didattiche e scientifiche lo richiedano. Inoltre gli istituti di: matematica, informatica e sistematica; pedagogia e didattica delle lingue moderne, cambiano la denominazione rispettivamente in: matematica, informatica e sistemistica; filosofia, pedagogia, didattica delle lingue moderne. Art. 9 - l'art. 9 è soppresso e sostituito come segue: Art. 9. - Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento sono organizzati con le modalità e i fini previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 172. Art. 12 - dopo il primo comma inserire: Il centro linguistico audiovisivi potrà svolgere anche attività di ricerca scientifica. Gli articoli 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 13. - Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Art. 14. - Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente, comunque non meno della metà di quelle richieste per i corsi annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;814#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Udine. — Testo vigente | Portale Normativo