Art. 2

In vigore dal 2 giu 1984
Art. 80 - il primo comma dell'art. 80 relativo al numero degli esami da sostenere per il corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciotto insegnamenti di cui agli articoli precedenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 177
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1222#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo