Art. 1

In vigore dal 2 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge. 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Art. 78 - il primo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: Art. 78. - Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti: 1) fisica generale I; 2) analisi matematica I; 3) geometria I; 4) esperimentazioni fisica I; 5) fisica generale II; 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 9) esperimentazioni fisica II. È soppresso, inoltre, l'ultimo comma dello stesso art. 78 e sostituito dal seguente nuovo comma: "I corsi 4, 8, 9 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;1222#art-1

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