Art. 2
In vigore dal 7 lug 1983
L'avvocatura dello Stato di Salerno entra in funzione per gli effetti di cui all'art. 25 del codice di procedura civile e all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrerà in funzione la corte d'appello di Salerno, che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1983, n. 11.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1983
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;312#art-2