Art. 1
In vigore dal 7 lug 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 del testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
Vista la legge 18 gennaio 1983, n. 11, con la quale viene istituita la corte di appello di Salerno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
.
È istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;312#art-1