Art. 2
In vigore dal 17 dic 1983
A decorrere dal 1 settembre 1978, sono istituiti per la scuola media speciale per sordomuti ruoli separati per presidi e per docenti; a norma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, il ruolo dei docenti è trasformato, a decorrere dal 10 settembre 1978, in ruoli separati nelle province in cui funzionano scuole per sordomuti.
Il passaggio del personale direttivo e docente dai ruoli di cui al precedente comma ai ruoli normali, resta disciplinato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-10;655#art-2