Art. 1
In vigore dal 17 dic 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782, concernente la costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nella scuola media, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Visti gli artt. 15 e 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 488;
Visto l'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;
Visto l'art. 1-octies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 che istituisce, a decorrere dal 1 settembre 1978, le scuole medie statali speciali per sordomuti;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1981 sugli orari settimanali d'insegnamento e le prove d'esame nelle scuole speciali statali per sordomuti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
.
È approvata la tabella allegata al presente decreto, nella quale sono:
a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-10;655#art-1