Art. 2

In vigore dal 22 apr 1983
La consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni rese nel censimento della popolazione, è quella indicata nell'unita tabella B vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1983 PERTINI FANFANI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio 29
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Art. 2 Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 25 ottobre 1981. — Testo vigente | Portale Normativo