Art. 2
In vigore dal 22 apr 1983
La consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni rese nel censimento della popolazione, è quella indicata nell'unita tabella B vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1983
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-25;95#art-2