Art. 1
In vigore dal 22 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente finanziamento del dodicesimo censimento generale della popolazione, del sesto censimento generale dell'industria e del commercio e del terzo censimento generale dell'agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, recante le norme di esecuzione del dodicesimo censimento generale della popolazione e del sesto censimento generale dell'industria e del commercio;
Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'istituto centrale di statistica sui fogli del dodicesimo censimento generale della popolazione eseguito il 25 ottobre 1981;
Viste le dichiarazioni di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici rese nel censimento generale della popolazione dai cittadini maggiorenni residenti in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA:
il seguente decreto:
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La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 25 ottobre 1981 e indicata nell'unita tabella A vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, ai sensi dell', comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, salvo le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 25 ottobre 1981.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-25;95#art-1