Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 46
In vigore dal 17 apr 1983
La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi del l' della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali incarico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.
Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-46