Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 45
In vigore dal 17 apr 1983
Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano.
La consistenza degli, arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione provinciale.
Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano.
La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-45