Art. 3
In vigore dal 27 feb 1983
Art. 18 - il terzo comma dell'art. 18, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, numero 675, relativo al numero degli allievi iscrivibili per anno al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è modificato nel modo seguente:
"Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venti per anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 117
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1080#art-3