Art. 2
In vigore dal 27 feb 1983
Art. 15 - il terzo comma dell'art. 15, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:
chimica e propedeutica biochimica è disciplina propedeutica alla chimica biologica;
fisica medica, anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale;
fisiologia umana e patologia generale sono propedeutiche alle seguenti discipline: patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia; patologia speciale medica e metodologia clinica - patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia sono propedeutiche alla disciplina: anatomia e istologia patologica;
farmacologia è propedeutica alle seguenti discipline: clinica neurologica, clinica psichiatrica; clinica dermosifilopatica, clinica odontoiatrica, clinica ortopedica, clinica oculistica;
anatomia ed istologia patologica e radiologia sono propedeutiche alle seguenti discipline: clinica medica generale, clinica chirurgica generale, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, medicina legale e delle assicurazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1080#art-2