Art. 2

In vigore dal 27 feb 1983
Art. 15 - il terzo comma dell'art. 15, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: chimica e propedeutica biochimica è disciplina propedeutica alla chimica biologica; fisica medica, anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale; fisiologia umana e patologia generale sono propedeutiche alle seguenti discipline: patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia; patologia speciale medica e metodologia clinica - patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia sono propedeutiche alla disciplina: anatomia e istologia patologica; farmacologia è propedeutica alle seguenti discipline: clinica neurologica, clinica psichiatrica; clinica dermosifilopatica, clinica odontoiatrica, clinica ortopedica, clinica oculistica; anatomia ed istologia patologica e radiologia sono propedeutiche alle seguenti discipline: clinica medica generale, clinica chirurgica generale, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, medicina legale e delle assicurazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1080#art-2

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