Art. 2

In vigore dal 19 nov 1982
Le nuove misure degli stipendi di cui al precedente , hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982 Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 29
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-06;804#art-2

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