Art. 1
In vigore dal 19 nov 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli accordi intervenuti il 4 agosto 1982 fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato F.I.L.T. - S.A.U.F.I. - S.I.U.F. e Sin. Di. Fer., nonché con la F.I.S.A.F.S., sulla revisione delle tabelle degli stipendi del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1982;
Vista la legge 1 luglio 1982, n. 426;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
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Dal 1 gennaio 1982 la tabella degli stipendi allegata alla legge 1 luglio 1982, n. 426, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426, nonché quelle relative all'attribuzione dell'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti del presente decreto valgono le disposizioni di cui agli , terzo e quarto comma, e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-06;804#art-1