Art. 4

In vigore dal 12 ott 1982
Ai fini dell'attuazione del precedente , primo comma, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;722#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti. — Testo vigente | Portale Normativo