Art. 2
In vigore dal 12 ott 1982
Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente , la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;722#art-2