Art. 2
In vigore dal 25 feb 1983
La dotazione organica dei ruoli speciali di cui al precedente articolo è, rispettivamente, fissata nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Nei ruoli speciali è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato rispettivamente agli uffici centrali della Ragioneria generale dello Stato e a quelli delle ragionerie provinciali dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-07;1078#art-2